Carte SIM con servizi a pagamento di cui i consumatori non erano stati informati: è una pratica commerciale sleale.

La mancata informazione della preimpostazione dei servizi di segreteria telefonica e di navigazione internet su una carta SIM costituisce “una fornitura non richiesta” e dunque una pratica aggressiva in quanto non rispetta il diritto alla libera scelta da parte dei consumatori. Questi, infatti, non sono stati posti nella condizioni di effettuare una libera scelta relativamente alla fornitura di tali servizi. Per i giudici europei, nella nozione di “fornitura non richiesta”, vi rientrano le attività di commercializzazione, da parte di un operatore di telecomunicazioni, di carte SIM (Subscriber Identity Module, modulo d’identità dell’abbonato) sulle quali sono preimpostati e preattivati determinati servizi, quali la navigazione Internet e la segreteria telefonica, senza che il consumatore sia stato previamente ed adeguatamente informato. Questa condotta, pertanto,  conclude la Corte, potrà essere sanzionata da un’autorità nazionale differente da quella prevista dal diritto dell’Unione in materia di comunicazioni elettroniche. Per maggiori informazioni  e per la tutela dei diritti dei consumatori  rivolgersi alla AVOC (Associazione Voce del Consumatore).

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