CONCILIAZIONI DI LAVORO

L’A.Vo.C. in caso di controversie sorte nel rapporto di lavoro, essendo d’obbligo tentare una conciliazione prima di adire il giudice del lavoro, offre appunto consulenze da parte di professionisti specializzati e offre agli associati agevolazioni per la procedura Conciliativa.conciliazione_paritetica

 Le modalità di espletamento della conciliazione sono diverse a seconda che si tratti di controversia insorta nel settore del lavoro privato ovvero in quello del lavoro alle  dipendenze di una Pubblica Amministrazione.

Nel rapporto di lavoro privato il lavoratore o il datore di lavoro deve avanzare richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione alla Commissione Provinciale di Conciliazione, istituita presso la Direzione Provinciale del lavoro che è un ufficio periferico del Ministero del lavoro ubicato in ogni capoluogo di provincia.

Procedura: 

Termine per l’espletamento: 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

La Commissione di conciliazione è composta da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro ed è presieduta dal Direttore dell’ufficio o da un suo delegato. Il presidente della Commissione invita le parti ad un tentativo (obbligatorio) di conciliazione. Nel corso dell’udienza di conciliazione si cerca di trovare una soluzione transattiva alla controversia. Se tale soluzione è raggiunta, viene redatto un verbale di conciliazione, che entrambe le parti devono sottoscrivere. Questo processo verbale viene inoltre depositato nella cancelleria del Tribunale e dichiarato esecutivo, senza la necessità di un ulteriore procedimento. Se la conciliazione non riesce, il verbale deve indicare le ragioni del mancato accordo. Delle risultanze del verbale il giudice, nell’eventuale successivo giudizio, tiene conto ai fini del regolamento delle spese processuali.

Nelle controversie presso il pubblico impiego, il lavoratore interessato esperisce un tentativo di conciliazione presso il Collegio di conciliazione, che a differenza della Commissione non è un organo permanente, ma viene costituito presso la Direzione provinciale del lavoro competente con specifico riferimento a ciascuna singola controversia.

Il Collegio di conciliazione è composto da tre membri:
– il direttore della Direzione provinciale del lavoro, o un suo delegato, che lo presiede;
– un rappresentante nominato dal lavoratore;
– un rappresentante nominato dall’amministrazione.

Per promuovere il tentativo il lavoratore deve consegnare o spedire mediante raccomandata con avviso di ricevimento la relativa richiesta di espletamento alla Direzione provinciale del lavoro competente. Il lavoratore è tenuto ad avanzare la richiesta anche alla Amministrazione contro la quale ha aperto vertenza.

L’Amministrazione è tenuta a depositare (entro il termine non perentorio di trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta) le proprie osservazioni e, contestualmente, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio.

Termine per l’espletamento del tentativo: 90 giorni dalla promozione.

Se la conciliazione riesce viene redatto un verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. Le rinunce eventualmente effettuate dal lavoratore mediante la conclusione della conciliazione sono inoppugnabili (art. 66, comma 5, d. leg.vo n. 165/2001).

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