CONSULENZA PER CESSIONI DEL QUINTO

Ecco come funziona la cessione del quinto: durata, pignoramenti, garanzie, scopo, Taeg, tutele per il debitore finanziato, estinzione anticipata.  

 

La cosiddetta “cessione del quinto” è un sistema che consente al lavoratore dipendente (sia esso nel settore pubblico o privato) o al pensionato di ottenere un prestito personale da una banca o da una finanziaria, senza bisogno di concedere garanzie personali (fideiussioni) o reali (ipoteche). Infatti, il creditore si accontenta di un ordine – impartito dal debitore o dal pensionato al proprio datore di lavoro o all’ente previdenziale – di trattenere, dallo stipendio o dalla pensione mensile, un quinto sull’importo netto e di versarlo direttamente al creditore indicato.  

In questo modo, il rimborso delle rate del prestito avviene con l’automatica cessione di una quota dello stipendio o della pensione in favore del finanziatore, quota che viene trattenuta direttamente in busta paga e che, appunto, non può superare il 20% del netto mensile (da cui, appunto, il nome “cessione del quinto”).  

Scopo

Tale prestito non è “finalizzato”: ciò significa che il denaro mutuato non è vincolato a determinate finalità e quindi non rivolto all’acquisto di specifici beni o servizi (come, invece, succede con determinate forme di mutuo quale il “mutuo edilizio”).  

Durata

Il finanziamento può avere una durata massima di 10 anni (120 mesi) e una minima di 36 mesi.  

Altre cessioni

La cessione può coesistere con altri prestiti con modalità di rimborso simili: in questo caso l’importo massimo erogabile è ulteriormente estendibile e la somma delle rate può raggiungere una quota dello stipendio/pensione pari al 40% del netto mensile.  

In ogni caso, la legge vieta di contrarre una nuova cessione del quinto prima che siano trascorsi almeno due quinti dell’intera durata del prestito precedente. 

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