L’Agenzia delle Entrate deve collaborare con il contribuente.

 

Riportiamo di seguito il principio generale che si può desumere dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1706 del 31.03.2015 è che atti già formati dall’Amministrazione debbono essere, a richiesta, prontamente esibiti al contribuente, al fine di consentirgli la ricostruzione della propria posizione con l’Erario.

In punto di fatto era accaduto che l’Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di Tizio alcune cartelle di pagamento relative a prestazioni professionali (e relativi redditi) per le quali non risultavano versate all’Erario, da parte dei sostituti di imposta, le somme oggetto di ritenuta d’acconto. Conseguentemente egli aveva dovuto poi corrispondere all’Agenzia le ingenti somme richieste. Al fine di poter individuare i sostituiti d’imposta inadempienti, Tizio aveva poi proposto all’Agenzia un’istanza di accesso relativa ai modelli 770 delle dichiarazioni dei redditi, nella parte riguardante i rapporti intrattenuti e con riferimento alle dichiarazioni dei soggetti che avevano effettuato i versamenti delle ritenute d’acconto per alcuni anni di imposta e, in via subordinata, l’elenco dei nominativi dei soggetti che non le avevano versate. L’Agenzia aveva fornito allo stesso un elenco riepilogativo. Tizio, ritenuta insufficiente la documentazione fornita dall’Agenzia, aveva insistito affinché gli venissero forniti i nominativi dei sostituiti che non avevano effettuato il versamento delle somme spettanti all’Erario, ricevendo però riscontro negativo. Aveva quindi chiesto la condanna dell’Amministrazione a consegnargli l’elenco completo dei nominativi dei sostituti che non avevano effettuato i versamenti delle ritenute d’acconto, nonché i modelli F23 attestanti il versamento degli importi dovuti a titolo di ritenuta d’acconto. L’Agenzia delle Entrate in primo grado aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso, facendo presente che era stato consentito a Tizio l’esame dei fascicoli relativi ai controlli formali eseguiti a suo carico, senza che, però, l’interessato avesse rinvenuto documentazione utile alla tutela dei propri interessi. Dal canto suo, il Tar in primo luogo aveva richiamato un consolidato orientamento secondo cui la domanda di accesso non poteva avere ad oggetto atti non già esistenti, ma che l’Amministrazione avrebbe dovuto appositamente formare: rientrando l’elenco in tale categoria, l’actio ad exibendum doveva essere disattesa nella parte in cui essa aveva ad oggetto l‘elenco dei nominativi dei sostituiti che non avevano versato all’Agenzia le somme oggetto di ritenuta d’acconto.

Il mezzo invece – ad avviso del Tar – doveva essere accolto, nella parte in cui aveva chiesto l’esibizione dei modelli 770 e F23 dei soggetti che avevano regolarmente versato all’Erario, in relazione ai vari anni di imposta, le somme oggetto di ritenute d’acconto operate sui compensi. Ad avviso del Tar, infatti, Tizio conservava un proprio interesse ad accedere a quest’ultima documentazione, certamente in possesso dell’Agenzia, nella quale erano indicate per esteso le generalità dei sostituti adempienti: ciò in quanto tale ostensione avrebbe potuto agevolare i successivi riscontri finalizzati a individuare gli inadempienti, nonché rivelarsi utile nell’ambito di eventuali giudizi da proporre nei confronti di questi ultimi. Successivamente, avanti il Consiglio di Stato, sul presupposto che l’interesse dell’appellato Tizio era quello di conoscere i nominativi dei sostituti d’imposta che non avevano versato il dovuto (per agire in ripetizione nei loro confronti), il Supremo Giudice amministrativo concordava con l’interpretazione del Tar nel senso che il Giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto che l’interesse potesse essere soddisfatto anche tramite l’inoltro di “altra documentazione” in possesso della medesima, comunque utile a perseguire il fine del richiedente. In buona sostanza: il Tar aveva correttamente colto l’interesse perseguito, ossia l’ottenimento di un dato documentale che consentisse all’appellato di risalire ai soggetti che non avevano versato le ritenute all’Erario; se vi fosse stato un atteggiamento maggiormente collaborativo dell’Amministrazione e meno formalistico, ciò avrebbe permesso la soddisfazione immediata di tale interesse, disinnescando un contenzioso evitabile.

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