Bonus facciate, il “SI” ad interventi anche per balconi ed opere accessorie

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che sono detraibili, anche le spese sostenute per opere accessorie che servono per l’esecuzione dei lavori.

Bonus Fiscali
L’Agenzia delle entrate conferma che la detrazione del 90% prevista per il bonus facciate si applica anche al solo restauro dei balconi, senza interventi sulle facciate.
In più si aggiunge che sono detraibili anche le spese sostenute per opere accessorie che servono per l’esecuzione dei lavori “comprese quelle per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali”.

Di recente, l’Agenzia ha precisato che la detrazione fiscale del 90% può valere per i balconi, ma non per i terrazzi e può comprendere il rifacimento dell’intonaco dell’intera superficie oltre alla sistemazione dei ferri dell’armatura.
Con la risposta n. 191/2020 l’Agenzia delle entrate ha chiarito nuovi aspetti che riguardano l’applicazione del bonus facciate ai balconi, ricordando che gli interventi su balconi o su ornamenti e fregi sono espressamente richiamati dalla norma.
La detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi.
Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate specificano che il bonus facciate si applica anche agli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate.
Sono, inoltre, ammessi alla detrazione i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Sì a spese tecniche e opere accessorie
Nella risposta viene chiarito che anche le spese sostenute per le opere accessorie che servono per l’esecuzione dei lavori agevolabili, comprese quelle per la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali, accedono all’agevolazione.
Già nella circolare n. 2/E del 2020 l’Agenzia aveva sottolineato che la detrazione del 90% si applica anche per:
1) per le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le prestazioni professionali connesse, comunque richieste per la tipologia dei lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica);
2) per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

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