Contratti telefonici.

Grazie al decreto legislativo n.21 del 21 Febbraio 2014, sui contratti stipulati dal 14 Giugno 2014, sono aumentate le tutele per i consumatori italiani ed europei in materia di contratti stipulati fuori dai locali commerciali.

In base al Decreto, per i contratti stipulati a distanza (su internet, via telefono o in genere fuori dal negozio), l’impresa deve confermare l’offerta al Consumatore che è vincolato solo dopo averla firmata o dopo averla accettata per iscritto, anche mediante firma elettronica.

 

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In caso di ‘servizi’, la conferma da parte del professionista deve avvenire prima dell’erogazione del servizio stesso.

Tale normativa si applica ai contratti stipulati a distanza che superino i 200,00€ di corrispettivo.

I venditori dovranno, obbligatoriamente, chiarire il costo totale del prodotto e/o del servizio offerto, comprensivo di qualsiasi extra: i consumatori non dovranno pagare nessun costo aggiuntivo se non espressamente informati prima di inviare l’ordine stesso. 

Per esercitare il diritto di recesso, in caso di vendita a distanza, il tempo a disposizione per il consumatore con la nuova tutela, aumenta da 10 a 14 giorni (si arriva ad un anno e 14 giorni se il consumatore non era stato adeguatamente informato sull’esistenza del diritto stesso da parte del venditore e non dovrà nemmeno sostenere i costi di restituzione dei beni in caso di violazione degli obblighi informativi).  Nel caso, quindi, in cui il consumatore decida di esercitare il suddetto diritto, costui dovrà ricevere il rimborso di quanto pagato entro i 14 giorni successivi: i costi di spedizione saranno a carico del venditore; quelli per la restituzione dei beni saranno a carico del consumatore a patto che il venditore lo informi sull’esistenza dei costi stessi, in mancanza di tale informazione, sarà stesso il venditore a dover provvedere a tale spesa.

Il decreto attribuisce così all’Autorità i poteri istruttori e sanzionatori previsti per le pratiche commerciali scorrette!

 

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