Fine mobilità, Naspi per tutti

Naspi per tutti dal 1° gennaio 2017: da tale data l’istituto della mobilità ordinaria ha cessato i suoi effetti, come stabilito dall’art. 2, comma 71, della l. n. 92/2012, c.d. Riforma Fornero. Ciò comporta che i lavoratori che sono stati licenziati dal 31 dicembre in poi, possono beneficiare unicamente della nuova indennità di disoccupazione se in possesso dei requisiti richiesti. 
Si realizza così il passaggio definitivo dalla mobilità, forma di indennità collettiva, alla Naspi che, invece, rappresenta un trattamento di tipo individuale. Quest’ultima ricomprenderà tutte le categorie di disoccupati, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato e i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni. Ne restano esclusi, invece, i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa. Inoltre, non possono accedere all’indennità di disoccupazione Naspi i lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto.

L’INPS si occuperà di corrispondere mensilmente la Naspi ai lavoratori beneficiari per una durata che potrà essere di massimo di 24 mesi, ossia pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. L’importo iniziale dell’assegno si andrà poi a ridurre del 3% per ogni mese, a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Fonte:  (www.StudioCataldi.it) 

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