Guasto al contatore? Come e quando chiedere la ricostruzione dei consumi

La tutela del consumatore quando il contatore dell’energia elettrica non funziona correttamente.

Capita spesso di ricevere fatture di energia elettrica recanti importi più elevati rispetto alla media dei consumi normalmente effettuati.
Tale situazione può derivare da un guasto al contatore il quale segnala errori che superano i limiti ammessi dalla legge. In tale ipotesi il distributore deve ricostruire i consumi registrati erroneamente.
La delibera n. 200/1999 dell’Autorità Garante per l’energia elettrica e il gas stabilisce, a tutela degli utenti, i criteri secondo i quali deve avvenire la ricostruzione dei consumi di energia elettrica.
Esaminiamoli in dettaglio:
Bisogna avere come riferimento la data in cui si è verificato il guasto, in particolare:

se si può risalire con certezza al momento in cui si è verificato il guasto deve considerarsi il lasso di tempo che va da tale momento a quello in cui il distributore ha provveduto a riparare o sostituire il contatore;
se, invece, non è possibile individuare il momento esatto in cui si è verificato il guasto, il periodo di riferimento per la ricostruzione dei consumi è quello di un anno antecedente al giorno in cui è stata effettuata la verifica del contatore.

Vi sono delle specifiche modalità per la ricostruzione dei consumi: si tratta di un procedimento tecnico in base al quale occorre individuare l’errore di misurazione, accertato per mezzo di una verifica del “gruppo di misura” il quale verrà, eventualmente, corretto mediante i rilievi di un secondo gruppo di misura, detto “di controllo” da istallarsi in parallelo col primo gruppo di misura che può definirsi “principale”.
Può accadere anche che non sia possibile rilevare la percentuale di errore presente nel contatore che da vita al guasto.
In questo caso, per la ricostruzione, occorre tenere presente i consumi effettuati dall’utente negli ultimi due periodi, ovvero quello antecedente al guasto e quello ricostruito e successivo al guasto.
E’ importante che l’utente venga portato a conoscenza dell’intero procedimento eseguito per la ricostruzione dei consumi, entro due mesi dalle verifiche al contatore salvo mutamenti dettati da ragioni tecniche.
Qualora il guasto non sia riparabile e si renda necessaria la sostituzione dell’intero gruppo di misura, essa può avvenire solo previo consenso scritto dell’utente il quale sottoscrive i consumi registrati dal suddetto gruppo di misura, al momento della sostituzione.
E’ importante evidenziare che la ricostruzione dei consumi effettuata dal distributore deve essere inviata per iscritto all’utente e che, quest’ultimo, ha 30 giorni di tempo per impugnarla anche esibendo documentazione dalla quale risultano variazioni del consumo ricostruito rispetto a quello effettuato in media negli anni precedenti.

(fonte: “studiocataldi.it”)

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