Misure di riscossione introdotte dal “Decreto Fiscale”

Con l’attuazione del D.L. n 146/2021 (“Decreto Fiscale”), l’Agenzia delle Entrate ha riportato sul proprio sito risposte ai quesiti più comuni in merito al pagamento delle cartelle esattoriali.

Il termine per il pagamento, senza applicazione degli interessi di mora, delle cartelle notificate dal 1° Settembre 2021 al 31 Dicembre 2021 è prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni previsti ordinariamente). Prima di tale termine, dunque, l’agente di riscossione non potrà dare seguito all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo. Per le cartelle notificate dal 1° Gennaio 2022 ritorna il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica.

Per il pagamento delle rate in scadenza della “Rottamazione-ter”e del “saldo e stralcio”, il Decreto Fiscale  ha previsto la riammissione ai provvedimenti di Definizione agevolata per tutti i contribuenti che non hanno pagato le rate del 2020 nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”.

Le rate non versate, riferite alle scadenze del 2020, potranno essere corrisposte, in unica soluzione, entro il 30 novembre 2021 insieme a quelle previste in scadenza nel 2021.

Previsto un termine di tolleranza di cinque giorni per il pagamento entro questo nuovo termine così come previsto dall’art. 3, comma 14-bis, del DL n. 119/2018.
Entro il 30 novembre 2021 dunque, dovranno essere corrisposte integralmente:

  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2020 e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del 2021;

  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo, 31 luglio del 2020 e 31 marzo, 31 luglio del 2021.

Il pagamento potrà essere effettuato tramite i bollettini contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” anche se il versamento avviene in data differente rispetto a quella originaria; sarà possibile comunque richiederne una copia tramite lo sportello online dell’Agenzia delle Entrate.

Sarà possibile, inoltre, la verifica della presenza, nel proprio piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, di carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5 mila euro per i quali la legge ha previsto l’annullamento (cfr. art. 4, commi da 4 a 9 del DL n. 41/2021), puoi utilizzare lo specifico servizio “Verifica lo stralcio dei debiti nella tua Definizione agevolata”. 

Per i contribuenti che hanno definito un piano di rateizzazione a partire dal 8 Marzo 2020 (ossia prima del periodo di sospensione emergenziale), che hanno incontrato difficoltà di pagamento entro il 30 Ottobre 2021, è stata esteso a 18 il numero massimo di rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza  dei piani di rateizzazione, in caso di mancato pagamento. Pertanto, i contribuenti che hanno interrotto i pagamenti delle rate durante l’intero periodo della sospensione, dovranno effettuare il versamento di un numero di rate tale  da evitare la decadenza dal beneficio della dilazione, che avviene, appunto, con il mancato pagamento di 18 rate.

Per tutti i piani di rateizzazione concessi dopo l’ 8 Marzo 2020 e per tutti quelli presentati fino al 31 Dicembre 2021, c’è decadenza dopo il mancato pagamento di 10 rate.

Fonte:

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/faq-covid/

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