SERVIZI DI MEDIAZIONE
Prima di fare causa, si possono attivare tentativi di conciliazione o reclami presso le competenti autorità garanti o organismi di mediazione. Non sono obbligatori (*), ma può valer la pena se si vuol fare un ultimo tentativo di evitare una causa giudiziaria:– Conciliazione presso il Giudice di pace (non ci sono limiti di importo);– Conciliazione presso la camera di commercio, per un tentativo di conciliazione nell’ambito di un rapporto contrattuale-commerciale;– Conciliazione presso l’Arbitro bancario finanziario in ambito bancario;– Conciliazione presso uno dei tanti organismi privati di mediazione registrati presso il Ministero della Giustizia.
In materia di telecomunicazione la conciliazione (prima dell’eventuale causa) e’ ancora obbligatoria:– Conciliazione presso i Co.Re.Com. regionali, in caso di controversie in ambito di telecomunicazione (telefonia e pay tv), obbligatoria. (*) dal 13/12/2012 NON e’ piu’ vigente l’obbligatorietà della conciliazione prevista dalla legge (D.lgs. 28/2010) per le controversie che riguardano danni da incidenti automobilistici, assicurazioni, banche, diritti reali, condominio, patti di famiglia, successioni, etc.etc. Cio’ per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 24/10/2012 (in Gu il 12/12/12).
L’A.Vo.C. offre agli associati agevolazioni per i servizi di Mediazione Civile e Commerciale appoggiandosi alla Società medi@zione Adr.