Equitalia, condono cartelle fino a 2mila euro. Ma solo se emesse entro il 1999

Rottamazione in arrivo per le cartelle esattoriali di importo fino a 2mila euro relative a ruoli iscritti fino al 31 dicembre 1999, ma il modesto importo riguarda soprattutto i crediti inesigibili dei Comuni da parte di Equitalia. Più che una sanatoria assomiglia però a una “pulizia” nei bilanci degli enti creditori , di Patrizia De Rubertis |
Con oltre due anni di ritardo dalla legge di Stabilità del 2013, che ha previsto l’annullamento delle cartelle Equitalia di importo massimo 2 mila euro, è stato pubblicato in questi giorni in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del ministero dell’Economia con le modalità con cui sarà eseguito il mini-condono. Un’ottima notizia per i contribuenti? Solo per quei pochi che rientrano nell’operazione.
L’emendamento inserito nella Stabilità ha, infatti, sì previsto la rottamazione automaticadi qualsiasi tipologia di debito (tra cui, ad esempio, contributi previdenziali o tributi locali), ma unicamente per le cartelle iscritte a ruolo entro il 31 dicembre 1999. Chiaro obiettivo della sanatoria è, quindi, solo quello di estinguere con un colpo di spugna tutti quei casi rimasti in sospeso da 15 anni, eliminando così buona parte delle cartelle esattoriali di modica cifra che non sono state pagate e che molto probabilmente non lo sarebbero state mai. Insomma, più che altro una “pulizia” nei bilanci degli enti creditori(Erario, Regioni, enti locali), soprattutto dei Comuni.
Il modesto importo delle cartelle riguarda, infatti, perlopiù le amministrazioni comunali che nel corso degli anni, dopo aver iscritto a ruolo tasse o multe automobilistiche, poi non le hanno mai riscosse trovandosi dei bilanci “falsati” dai crediti inesigibili.
Così, solo per queste cartelle di importo inferiori o uguale a 2 mila euro (comprensivo di quota, interessi per ritardata iscrizione al ruolo e sanzioni), Equitalia cesserà l’attività di accertamento e riscossione a partire dal 30 giugno 2015, trasmettendo in via telematica (o su supporto magnetico) l’elenco delle posizioni debitorie annullate agli enti creditori.
Per stabilire se la propria cartella esattoriale verrà automaticamente annullata, non bisogna però solo verificare che il ruolo sia stato reso esecutivo entro il 1999: si deve anche controllare che questi crediti non siano mai stati oggetto di concordato, accordo di ristrutturazione dei debiti o transazione fiscale. In questi casi, infatti, non ci sarà nessun annullamento. Inoltre, restano escluse dalla sanatoria anche le mini-cartelle relative alle risorse proprie dell’Ue come dazi, diritti agricoli o Iva all’importazione.
Equitalia dovrà, altresì, provvedere a comunicare agli stessi enti anche le cartelle di importo superiore a 2.000 euro, e sempre rese esecutive entro il 1999, che non sono da annullare. Anche per queste quote potrebbe, infatti, aprirsi lapossibilità del condono nel caso in cui però non sia mai stato aperto un contenzioso o richiesta una rateizzazione. La procedura prevista è chiara: una volta che il Comune riceve la cartella esattoriale non ancora riscossa, deve verificare se è in grado di incassare il credito. Altrimenti, entro 60 giorni dalla conclusione delle attività di recupero, la cartella verrà annullata.
Tecnicamente, Equitalia avrà diritto al rimborso di tutte le spese per le procedure di riscossione già avviate e che ora tornano in carico agli enti creditori. La restituzione avverrà in dieci anni per i ruoli erariali e in 20 anni per quelli non erariali.
Sempre sul fronte delle cartelle esattoriali c’è tempo fino al 31 luglio per presentare la domanda per aderire alla rateizzazione-bis, chance che consente a chi ha saltato troppe rate nei pagamenti dilazionati di rimettersi in carreggiata. I contribuenti che, infatti, hanno perso questo beneficio entro il 31 dicembre 2014,possono richiedere fino a un massimo di 72 rate (6 anni) presentando la domanda entro luglio. Ci sono però alcuni limiti rispetto alle regole generali sulla rateizzazione: il nuovo piano concesso non è prorogabile e decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, anziché 8 rate.

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