Importanti novità in materia di risoluzione alternative delle controversie nel diritto dei consumatori.

03 settembre 2015 entra in vigore il D. Lgs 6 agosto 2015, n. 130, pubblicato nella G.U n. 191 del 19 agosto 2015.

Il decreto attuativo della direttiva 2013/11/UE ha ricevuto l’ok definitivo in Consiglio dei Ministri, dopo il parere favorevole al testo espresso dalle Commissioni competenti di Camera e Senato.

La direttiva in questione riguarda la risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori ed impone ai singoli Stati di adeguarsi alle imposizioni europee in materia di consumo e di tutela, modificando il regolamento CE n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE ed incidendo sul nostro Codice del Consumo.

Ricordo in primis a me stesso che i Metodi alternativi di risoluzione delle controversie, anche detti ADR, istituti mutati dal sistema anglosassone e meglio noti come Alternative Dispute Resolution, rappresentano una serie di tecniche e procedimenti di risoluzione di controversie di tipo legale, attinenti a diritti disponibili ed alternativi rispetto al giudizio degli organi giurisdizionali pubblici.

Ma analizziamo, nel merito, la ratio della direttiva 2013/11/UE.

Il Legislatore comunitario impone e pretende “una risoluzione veloce ed extragiudiziale alle controversie tra i consumatori e le imprese”.

All’uopo, pertanto, il decreto attuativo determina delle integrazioni e delle modifiche al Codice del consumo, il D. Lgs n. 206/2005, imponendo l’utilizzo degli ADR, per tutti i tipi di dispute riguardanti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o servizisorte tra consumatori e professionisti stabiliti nell’Ue, sia in ambito nazionale che transfrontaliero, sia offline che online.

La normativa prevede, per di più, che tutti gli organismi ADR nazionali debbano soddisfare criteri qualitativi tali da assicurare un “operato efficace, equo, indipendente e trasparente”, al fine di perseguire il miglioramento della fiducia dei consumatori, da un lato, e della reputazione delle imprese, dall’altro.

Alla luce di quanto affermato, soffermiamoci anche sulle novità in materie di controversie sorte on line e le modalità di risoluzione con i cosiddetti ODR Online Dispute Resolution.

Per tali tipi di controversie, ossia quelle sorte in rete, in attuazione del regolamento UE n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori, la dead line fissata per l’applicazione è quella del 9 gennaio 2016.

Il Regolamento UE 524/2013 in materia, sancisce le modalità di risoluzione delle controversie online, Online Dispute Resolution ODR e riguarda la soluzione extra-giudiziale delle dispute nascenti dalla vendita di beni o di servizi avvenuta esclusivamente online.

Ebbene, anche in tali casi è previsto l’intervento di un organismo ADR inserito in un elenco di soggetti abilitati e la gestione della procedura deve avvenire attraverso un’apposita piattaforma elettronica europea.

Tuttavia, lo strumento che dovrà essere operativo a far data dal 9 gennaio 2016, consentirà a consumatori e operatori commerciali stabiliti dell’Unione di presentare online la richiesta di avvio della procedura all’organismo selezionato e collegherà tutti gli organismi nazionali dei 28 stati membri determinando, di fatto, un sistema di rete unico europeo.

La piattaforma sarà realizzata attraverso un sito web interattivo, gratuito e disponibile in tutte le 24 lingue dell’Ue.

Per tale scopo, la Commissione Ue ha recentemente pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051, spiegando le modalità e le specifiche tecniche per il funzionamento della piattaforma ODR.

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